ODM Codice di Condotta Telemarketing e Teleselling ODM Codice di Condotta Telemarketing e Teleselling

Apre alle segnalazioni degli utenti la piattaforma SegnalaOdM

Dal gennaio 2026 l’OdM mette a disposizione degli utenti la piattaforma SegnalaODM attraverso la quale è possibile segnalare all’Organismo eventuali violazioni del Codice di Condotta da parte degli Aderenti.

La piattaforma è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione e supporto della società C4B, che l’OdM ringrazia.

La piattaforma accetta segnalazioni di comportamenti contrari al Codice di Condotta da parte degli Aderenti.

Prima di effettuare una segnalazione all’OdM, l’utente dovrà contattare l’Aderente interessato. Laddove l’Aderente non si attivi per risolvere adeguatamente il problema segnalato, se lo stesso è riconducibile ad una violazione del Codice di Condotta, si potrà inviare segnalazione all’OdM.

Qui il manuale operativo per effettuare le segnalazioni.

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Avviso importante relativo ad adesioni novembre/dicembre 2026

Si avvisano i potenziali e nuovi aderenti che l’OdM ha deliberato che per i nuovi aderenti la cui adesione sia stata deliberata nei mesi di novembre e dicembre 2025 la quota di adesione pagata sarà considerata valida dalla data di adesione e sino al 31.12.2026. Gli aderenti la cui adesione sia stata deliberata sino ad ottobre 2025 dovranno invece corrispondere la nuova quota al gennaio 2026 secondo il relativo tariffario. Il presente avviso viene riportato anche nella sezione Documenti/News del sito e sui social ove l’OdM è presente.

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L’Organismo di Monitoraggio attiva una piattaforma per segnalare delle violazioni del Codice di Condotta

L’Organismo di Monitoraggio è lieto di annunciare - nella stessa giornata in cui entra in funzione il blocco dello spoofing telefonico - l’attivazione di una piattaforma attraverso la quale sarà possibile per gli utenti segnalare all’Organismo eventuali violazioni del Codice di Condotta.

La sua attivazione è frutto di un lungo e impegnativo lavoro dell’ODM e segna un ulteriore importante passo per la piena applicazione del Codice e per il raggiungimento degli scopi che si pone e si affianca agli ordinari canali già attivi di interazione con l’ODM.

Ricordiamo come nello spirito del Codice questo meccanismo di segnalazione si pone lo scopo di poter permettere alle Aderenti di intervenire tempestivamente su eventuali anomalie riscontrate al fine di assicurare un costante quadro di conformità al Codice di condotta ed agevolare dunque la risoluzione rapida delle eventuali criticità segnalate dagli utenti, rafforzando così anche la posizione di tutela degli utenti finali.

La piattaforma sarà attiva da oggi 19 novembre per una prima fase ad accesso riservato ai soli operatori e successivamente a tale prima fase verrà aperta anche alle segnalazioni da parte degli utenti.

Le diverse fasi temporali di accesso alla piattaforma sono state congegnate allo scopo di permettere alle Aderenti di poter prendere visione dei manuali ed effettuare un primo accesso alla

piattaforma in vista del ricevimento delle eventuali segnalazioni da parte degli utenti e familiarizzare con il suo funzionamento.

Per le società Aderenti è stato organizzato un incontro da remoto che si terrà per spiegare le funzionalità della piattaforma, insieme alla Società C4B che ne ha curato lo sviluppo. Con l’occasione l’Organismo ringrazia C4B per il supporto, la professionalità e la collaborazione per mettere a punto questo importante servizio.

All’interno della piattaforma, è stato inoltre previsto un sistema di reportistica che permetterà di estrapolare i dati sull’andamento delle segnalazioni, certamente utile nell’ottica di uno studio e monitoraggio del fenomeno.

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Pubblicate le FAQ dell’OdM su comparatori e chiamate su richiesta dell’utente: si applica il Codice di Condotta?

Nota: Si precisa che i pareri resi dall'ODM e le presenti FAQ lasciano impregiudicata la possibilità di una differente interpretazione che l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali potrebbe offrire sul medesimo punto.

Domanda: I Titolari del trattamento (inclusi i comparatori on line) che, direttamente o per mezzo di outsourcers, contattano gli interessati a seguito di una loro specifica richiesta rientrano nel campo di applicazione del Codice di Condotta?

 

Risposta dell’ODM: se il contatto avviene a fronte di una specifica ed espressa richiesta dell'interessato, l'attività, limitatamente al contatto, non rientra nel perimetro di applicazione del Codice di condotta che, invece, si rivolge alle comunicazioni promozionali indesiderate e/o non sollecitate e copre comunque le attività della committenza che incarica terzi e della generazione e gestione di liste di contatto.

Rientrano invece nel perimetro di applicazione del Codice in materia di telemarketing o teleselling i medesimi soggetti laddove, nell’ambito della comparazione online di cui al precedente esempio, ricorressero a modelli operativi diversi da quello sopra precisato come nel caso in cui svolgessero attività in virtù di basi di legittimità differenti da una richiesta espressa di contatto (a titolo meramente esemplificativo si pensi al caso del trattamento sulla base del consenso o all’operatività con liste tratte da pubblici elenchi).

Rientrano altresì nel perimetro di applicazione del Codice le attività di acquisizione di lead e cessione delle stesse e l'incarico da parte di committenti esterni di effettuare operazioni di telemarketing/teleselling.

Domanda: Cosa si intende per richiesta di ricontatto - call back? 

 Risposta dell’ODM: Per richiesta di ricontatto - call back -  (a cui non si applica il Codice di Condotta) si intende qualunque azione positiva inequivocabile con cui l'interessato/contraente richiede esplicitamente di ricevere una telefonata da parte del Titolare del trattamento (che agisce direttamente o per mezzo di un outsourcer) 

 

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